L’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi: nuova costruzione e ampliamenti, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2, contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus, contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici, trasferimento a titolo oneroso, contratti di locazione nuovi o rinnovati.
L’APE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
Ai sensi del punto 11.8 del DDUO 6480/15, l'APE ha validità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L’idoneità dell’attestato decade prima dei 10 anni a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d’uso oppure quando non siano state effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio.
In tal caso l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.
L'Attestato deve essere corretto sia negli aspetti tecnici sia negli aspetti amministrativi. Pertanto la validità dell’attestato è vincolata alla corretta e completa indicazione dei dati catastali dell’edificio a cui si riferisce.